Accesso ai servizi

ACCESSO CIVICO

Art. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa, a mezzo PEC all'indirizzo ruffia@postemailcertificata.it. Recapito telefonico : 0172.373207.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Di seguito sono allegati il Decreto di nomina del Responsabile della Trasparenza e un documento contenente un comunicato riportante il nominativo del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta con l'indicazione del recapito telefonico e della casella di posta elettronica istituzionale cui rivolgersi.

Il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 disciplina l'accesso civico "generalizzato" e stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti". Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

E' stato istituito un registro delle domande di accesso civico e accesso generalizzato di seguito pubblicato.

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