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» Come fare per
» Dichiarazione I.C.I.
Come Fare Per
Dichiarazione I.C.I.
Descrizione:
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3- bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it
Come Fare:
Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
• GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Ad esaempio i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai
medesimi condotti.
• GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.
Si tratta in particolare degli:
– immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato
esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data: assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti reali a titolo gratuito, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, divisioni, donazioni, permuta, prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui all’art. 1197 del codice civile, quietanza con trasferimento di proprietà, retrocessione, ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile, riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile, rinunzia di legato, acquisto di legato, costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Le fattispecie più significative sono: l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria, l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile, il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa, l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato, l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria, l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio, l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI, etc.
Informazioni specifiche:
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno 2007 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
Si ricorda che:
• soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410;
• nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore;
• nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetti passivi.
Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile è situato nel territorio di più comuni, lo si considera interamente situato nel comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Area Economico-Finanziaria e Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
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