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SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'art. 6, comma 8, della Legge 122/2010 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. L'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, ha previsto che le spese di cui sopra siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

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